Un privato cittadino senza partita IVA può chiedere una fattura elettronica?

Domanda

Sono un privato cittadino senza partita IVA: se chiedo la fattura a un esercente o a un professionista, sono obbligato a fornire un indirizzo PEC? E come posso consultare le fatture elettroniche emesse nei miei confronti?


Risposta

No. Anche quando è il consumatore finale a richiedere la fattura, non è obbligato a fornire un indirizzo di recapito come una PEC all’esercente o al professionista da cui acquista beni o servizi. 

L’obbligo di emettere la fattura e di consegnarla ricade interamente sul venditore: l’esercente o il professionista deve emettere la fattura elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e consegnare al cliente una copia in formato cartaceo o digitale (ad esempio via email in PDF).

Questa regola vale specificamente per i consumatori finali privati (B2C), cioè chi non ha partita IVA. Per loro, la copia della fattura è perfettamente valida ai fini fiscali e non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica. La situazione è diversa per i titolari di partita IVA, per i quali l’unica fattura fiscalmente valida è quella elettronica presente nel proprio cassetto fiscale.

Per quanto riguarda la consultazione, il consumatore finale può accedere alle proprie fatture elettroniche direttamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Va inoltre tenuto presente che la consultazione delle fatture ricevute dai consumatori finali non è delegabile a soggetti terzi.


Fonti ufficiali Agenzia delle Entrate: